Nel mese di luglio è in pagamento la somma aggiuntiva per l’anno 2010 (la cosiddetta quattordicesima), per le pensioni di basso importo.
La somma aggiuntiva viene erogata ai pensionati che hanno già compiuto i 64 anni di età e ne hanno diritto in base al reddito, ai previsti requisiti contributivi e al tipo di categoria pensionistica. L’Inps ha già inviato a ciascun pensionato interessato una lettera con l’indicazione precisa di quanto gli viene pagato. Chi non ha ricevuto la lettera dell’Inps può rivolgersi nelle nostre sedi per richiedere la prestazione.
A coloro che perfezionano il requisito dell’età dopo il 31 luglio 2010, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione.
Riportiamo il riepilogo del diritto previsto dalla Legge n. 127/07 per la corresponsione, una volta l’anno (nel mese di luglio, ovvero in quello successivo alla maturazione del requisito) di una somma aggiuntiva non tassata, cosiddetta “quattordicesima”.
Requisiti
- Età pari o superiore a 64 anni
- Reddito personale non superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo (per l’anno 2010 € 8.988,92), con esclusione dei redditi derivanti da : assegni familiari, indennità di accompagnamento, casa di abitazione, TFR e competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
L’importo della somma aggiuntiva varia in relazione all’anzianità contributiva del pensionato.
Lavoratori Dipendenti anni di contribuzione
|
Lavoratori Autonomi anni di contribuzione | Somma aggiuntiva in euro dal 2008 | Limite di reddito Anno 2010 (*) |
Fino a 15
|
Fino a 18 | 336 | 9.324,92 |
Oltre 15 fino a 25
|
Oltre 18 fino a 28 | 420 | 9.408,92 |
Oltre 25
|
Oltre 28 | 504 | 9.492,92 |
Per i soggetti il cui reddito annuo sia superiore al limite reddituale stabilito ed inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva, tale somma aggiuntiva è corrisposta fino alla concorrenza del predetto limite.
Per le pensioni ai superstiti, la somma aggiuntiva è calcolata con gli stessi criteri di anzianità contributiva applicando le riduzioni di reversibilità.
(*) Importo pari a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del F.P.L.D., pari ad euro 8.988,92, incrementato della somma aggiuntiva spettante all’interessato in relazione all’anzianità contributiva.