TIA, ricorsi per chiedere alla Latina Ambiente la restituzione dell’IVA
Il 24 luglio scorso è stata depositata la sentenza della Corte costituzionale n. 238 che ha dichiarato le caratteristiche strutturali e funzionali della TIA (volgarmente chiamata tassa rifiuti) disciplinata dall’art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 1997 del tutto identiche ad un “tributo”.
La sua caratteristica che la rende non inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo propria di quest’ultima; quindi altro significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all’ambito di applicazione dell’IVA.
Tra l’altro in questi giorni una sezione della Commissione Tributaria provinciale di Latina ha accolto un ricorso avverso alla Latina Ambiente con il quale si chiede la disapplicazione della TIA in quanto istituita in base ad una delibera illegittima.
Il soggetto gestore della TIA nel capoluogo, la Latina Ambiente evita di fornire precise risposte in merito all’IVA da rimborsare e rimanda tutto a decisioni nazionali che tardano ad arrivare, per prendere tempo, considerate le probabili difficoltà economiche che incontrerebbe.
E’ quindi necessario che i cittadini di Latina assumano l’iniziativa e chiedano la restituzione dell’Iva dall’anno 2006 in poi.