La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 289 del 10 gennaio 2008, afferma: “Le società cooperative sono tenute a versare i contributi per l’assicurazione, per l’invalidità permanente, per la vecchiaia, ed anche nelle situazioni di disoccupazione involontaria, nei riguardi di tutti i soci lavoratori, sia in caso di esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro instaurato tra la società ed il socio, sia nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa sia conforme alle previsioni dei patti sociali, e sia svolta in corrispondenza con le finalità istituzionali della società, a prescindere dal fatto che i soci vengono inpiegati per lavori assunti direttamente dalla società ovvero per conto terzi”.