Il Dlgs 151/15, all’art. 24, ha previsto che si possa aiutare il collega in condizione di disagio cedendogli qualche giorno di ferie o di riposo per assistere un figlio minore, bisognoso di cure costanti. Ciò solo a titolo gratuito, per i giorni eccedenti le quattro settimane di ferie annuali e fatto salvo il riposo settimanale ogni sette giorni, non essendo possibile derogare al Dlgs 66/03.
Le modalità saranno disciplinate dai contratti collettivi di lavoro.
Sembra più un freno che uno stimolo alla solidarietà sociale.