Ancora un passo indietro: l’azienda può spiare.

0
550
facebook | flaica lazio

L’azienda può creare un falso profilo facebook per controllare il lavoratore

Non è illegittima la condotta dell’azienda che crea un falso profilo Facebook per incastrare il dipendente negligente. Provando in questo modo la propensione ad assentarsi dal posto di lavoro, tanto da arrivare al licenziamento. Sul punto, e sulla più generale questione dei controlli sul lavoratore, interviene la Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 10955 depositata ieri. La pronuncia ritiene accertati i fatti sulla base dei giudizi di merito, nei quali era emerso come il capo del personale dell’impresa avesse creato un falso profilo femminile su Facebook con richiesta di amicizia a un dipendente che già era stato sorpreso ad assentarsi dal posto di lavoro per una telefonata di oltre un quarto d’ora, lasciando incustodito un macchinario che, durante l’assenza, si era bloccato. Quello stesso giorno era stato trovato nel suo armadietto aziendale un Ipad acceso e collegato alle rete elettrica.

Nei giorni successivi, in seguito alla richiesta di amicizia arrivata dal falso profilo Facebook, il dipendente aveva chattato a lungo e in più occasioni in orari che coincidevano con quelli di lavoro. Sulla base di tutti questi elementi era scatta la procedura di licenziamenti per giusta causa, adesso avallata dalla decisione della Cassazione.

La Corte, in una fase in cui si attende il decreto attuativo del Job’s act sui controlli a distanza, sottolinea la necessità che il potere di controllo del datori di lavoro sia temperato dal diritto alla riservatezza del dipendente e che l’esigenza del datore di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti annulli ogni forma di garanzia della dignità del lavoratore.

Problema di bilanciamento quindi tra diritti diversi e confliggenti. Una sintetica ricostruzione giurisprudenziale conduce la Cassazione a sottolineare il principio della tendenziale ammissibilità dei controlli difensivi «”occulti”, anche ad opera di personale estraneo all’organizzazione aziendale, in quanto diretti all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa». Una fattispecie, che comprende anche il caso in questione,che si pone al di fuori del perimetro dello Statuto dei diritti del lavoratori.

Per la Corte, infatti, il comportamento dell’azienda aveva come obiettivo non tanto la verifica sulla prestazione lavorativa e sul suo esatto adempimento, quanto piuttosto la realizzazione di atti illeciti da parte del dipendete, poi effettivamente riscontrati e già manifestatisi nei giorni precedenti. Un controllo difensivo, quindi, indirizzato a individuare e sanzionare un comportamento tale da «ledere il patrimonio aziendale, sotto il profilo del regolare funzionamento e della sicurezza degli impianti».

In questa prospettiva allora, la creazione del profilo Facebook costituisce, nella lettura della Cassazione, un semplice modalità di accertamento dell’illecito commesso «non invasiva nè induttiva all’infrazione».